IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021  n.  2,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio
nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  e  del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori  disposizioni
urgenti in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
15 gennaio 2021, n. 11; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  23  novembre  2020,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre 2020, n. 294; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  13  febbraio  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  14  febbraio  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38; 
  Viste le ordinanze del Ministro  della  salute  27  febbraio  2021,
recanti  ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  per  le  Regioni
Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche,  Molise,  Piemonte,  Province
autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna,  Umbria,  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio  2021,
n. 50; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  19
ottobre 2020, recante «Misure per  il  lavoro  agile  nella  pubblica
amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020,
n. 268, cosi' come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale 29 gennaio 2021, n. 23; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali
e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista  la  dichiarazione   di   emergenza   di   sanita'   pubblica
internazionale dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30
gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei  regolamenti
sanitari internazionali  e  della  successiva  dichiarazione  dell'11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'  e  gravita'
raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Viste le risoluzioni approvate dalla  Camera  dei  deputati  e  dal
Senato della Repubblica in data 24 febbraio 2021; 
  Visti i verbali n. 157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente  delle
sedute del 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 26 febbraio 2021 e  27
febbraio 2021, del Comitato tecnico-scientifico di cui  all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate  dalla  Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in
data 27 febbraio 2021; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, dello sviluppo economico,  dell'universita'  e
della ricerca,  della  cultura,  del  turismo,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione, per gli
affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica  e  la
transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale,  per  le
pari opportunita' e la famiglia, nonche' sentito il presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  e  misure   di
                           distanziamento 
 
  1. E' fatto  obbligo  sull'intero  territorio  nazionale  di  avere
sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  di
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in
tutti i luoghi all'aperto. 
  2. Non vi e' obbligo di  indossare  il  dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche  dei  luoghi  o
per le circostanze di  fatto,  sia  garantito  in  modo  continuativo
l'isolamento da persone non conviventi. Sono  fatti  salvi,  in  ogni
caso, i protocolli e le linee guida  anti-contagio  previsti  per  le
attivita' economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonche'
le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico. 
  3. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie: 
    a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che  devono  comunicare  con  un
disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; 
    c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva. 
  4. E' fortemente raccomandato l'uso di  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private  in
presenza di persone non conviventi. 
  5.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all'art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento
della   protezione   civile,   di   seguito   denominato    «Comitato
tecnico-scientifico». 
  6. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie  e  sul  distanziamento  interpersonale  sono   comunque
derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati  dal
Comitato tecnico-scientifico. 
  7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni  o  da
appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere  indossate
anche mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a
fornire una protezione adeguata e tali  da  garantire,  al  contempo,
comfort e respirabilita', forma e aderenza appropriate per assicurare
la copertura sul volto delle vie respiratorie. 
  8. L'uso del  dispositivo  di  protezione  delle  vie  respiratorie
integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal  contagio
quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata
delle mani.